La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco disposto dalla Regione Sardegna sui procedimenti autorizzativi per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) nelle aree non qualificate come idonee.
Con la sentenza n. 144 depositata il 23 luglio 2026, la Consulta ha annullato l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale sarda n. 31 del 6 novembre 2025, nella parte in cui prevedeva la sospensione delle autorizzazioni fino all’adozione di un regolamento regionale.
Secondo la Corte, la disciplina regionale introduceva una misura di carattere sostanzialmente moratorio, incompatibile con il quadro normativo statale ed europeo che punta a garantire la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica.
La decisione conferma l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 28, n. 134 e n. 184 del 2025: la crescita delle energie rinnovabili deve essere perseguita attraverso un equilibrio tra tutela del paesaggio, governo del territorio e sviluppo energetico, senza interrompere il sistema autorizzativo definito dal legislatore nazionale.
La Consulta ha rilevato inoltre che la Regione Sardegna, pur dotata di autonomia speciale, non può esercitare le proprie competenze legislative in contrasto con i principi fondamentali fissati dallo Stato, anche quando derivano da obblighi di matrice europea.
Il blocco generalizzato delle autorizzazioni è stato ritenuto lesivo anche dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, poiché non teneva conto delle diverse situazioni degli operatori coinvolti, degli investimenti già effettuati e dello stato dei procedimenti in corso.
La sentenza chiarisce un principio rilevante: l’inserimento di un’area tra quelle non idonee alla realizzazione di impianti FER non equivale a un divieto assoluto di installazione.
Tale classificazione comporta esclusivamente la mancata applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, lasciando comunque possibile la valutazione dei singoli interventi attraverso le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale



