Fotovoltaico, il vincolo culturale prevale sulle aree idonee

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La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico mantiene una posizione di preminenza rispetto all’interesse produttivo legato alla transizione energetica, anche quando l’area interessata rientra astrattamente tra quelle classificate come idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima), con la sentenza n. 348 pubblicata il 22 giugno 2026 (registro ricorsi n. 109/2025).

Al centro della decisione vi è il coordinamento interpretativo tra le diverse disposizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021 in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici. Il principio di diritto espresso dai giudici amministrativi chiarisce che la disciplina sulle aree idonee non opera in modo automatico ed esclusivo qualora il sito d’intervento ricada nella fascia di rispetto stabilita dalla legge a protezione dei beni culturali.

In particolare, la vicinanza a un bene vincolato attiva la tutela della fascia di rispetto di 500 metri: in questo perimetro la Soprintendenza conserva la piena competenza a valutare l’impatto monumentale e di contesto dell’opera. Secondo il Tar, l’ordinamento richiede un costante e adeguato bilanciamento tra l’interesse alla produzione di energia pulita e i valori, altrettanto costituzionali, della tutela storico-artistica e del paesaggio. Di conseguenza, l’interesse economico e pretensivo della società proponente cede il passo all’esigenza primaria di salvaguardare lo status quo e l’integrità visiva dei contesti in cui i beni tutelati sono secolarmente inseriti.

La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la valutazione di impatto condotta dall’autorità ministeriale non può essere superata dalla qualificazione formale del territorio, restando preminente la necessità di evitare alterazioni e incoerenze in prossimità del patrimonio culturale locale.