#PuntoDiSvolta lancia la campagna Io mi sono esposto e tu ?

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ESPOSTO
Alla Procura della Repubblica di Roma
Alla Procura della Repubblica di Bergamo
per quanto di rispettiva competenza
Attesi gli inenarrabili danni economici e finanziari e le tragedie sociali e psicologiche di cui ancora non se ne ha appieno contezza;
Premesso che la legge 241/1990 ha informato la disciplina del procedimento amministrativo ai principi di trasparenza, democraticità, pubblicità e massimo coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, i cui interessi sono coinvolti dal provvedimento che sarà emanato alla sua conclusione;
Premesso che la regola aurea prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 è consentire il più possibile ai soggetti interessati, cointeressati e controinteressati di accedere, consultare, visionare ed estrarre copia del provvedimento amministrativo adottato e di tutti gli atti amministrativi, anche endo-procedimentali, e di ogni provvedimento amministrativo dal primo richiamati in premessa, nella parte motiva e dispositiva;
Premesso che gli stessi costituzionalisti affermano la valenza costituzionale del principio di trasparenza: “Il principio di trasparenza prevale su quello della privacy quando si svolgono attività pubbliche, al pari di un obbligo costituzionale” (Enzo Cheli);
Premesso che siffatto diritto di accesso in seno ad un procedimento amministrativo è stato grandemente rinforzato dall’art. 5 del d.lgs n. 33/2013 che ha introdotto l’accesso civico generalizzato;
Premesso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione europea ha chiaramente affermato che anche gli atti interni composti da pareri e consulenze devono essere resi accessibili in ragione del rispetto del principio di trasparenza, in modo di permettere a diversi punti di vista di venire apertamente discussi, contribuendo a conferire alle Istituzioni (unionali e nazionali) una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini e ad accrescerne la fiducia; è piuttosto la mancanza di informazioni e di dibattito che può suscitare dubbi nei cittadini, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche riguardo alla legittimità del processo decisionale nel suo complesso. La conoscenza dei diversi pensieri su una certa questione fa comprendere al meglio perché sia stata adottata una certa decisione e quale delle plurime e variegate idee sia stata presa in considerazione e quali siano i motivi della scelta;
Premesso che l’art. 24 della legge 241/1990 elenca tassativamente le eccezioni al diritto di accesso (sua procrastinazione o diniego assoluto), deroghe che si fondano su stringenti e gravi ragioni di interesse nazionale, aventi alla base la sicurezza e la difesa nazionale nelle sue varie declinazioni;
Premesso che, alla luce di quanto sino ad ora detto, non si comprende da parte del Governo la volontà di rendere riservati o segreti i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e, quindi, di rendere riservati o segreti i pareri espressi dagli esperti – fortemente voluti dallo stesso Governo – richiamati dai DPCM che hanno sensibilmente limitato libertà e diritti a vocazione costituzionale (richiamo che avrebbe imposto al Governo il loro agevole accesso);
Premesso che siffatta contrarietà si è manifestata in maniera esplicita nella impugnazione presentata dalla Avvocatura dello Stato al Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio, sez. I- quater, sentenza 13 – 22 luglio 2020, n. 8615, che aveva obbligato il Governo a far visionare ai ricorrenti la cennata documentazione.
Premesso che dalla documentazione resa ad oggi accessibile (ancora inspiegabilmente solo una parte) si evince che il Governo (senza esplicitarne le adeguate ragioni nei DPCM) ha provveduto ad una chiusura totale dell’Italia, con limitazioni – sconosciute dal 1945 ad oggi – di libertà e diritti costituzionali che costituiscono il nocciolo duro dei diritti e delle libertà dei cittadini italiani, del tutto avverso al parere del Comitato tecnico scientifico che chiedeva il c.d. lockdown solamente per una parte specificamente individuata dell’Italia;
Premesso che dalla medesima documentazione si evince l’urgente e preoccupata richiesta del Comitato Tecnico Scientifico al Governo di chiudere subito i territori appartenenti ai Comuni del bergamasco Nembro e Alzano, chiusura inspiegabilmente non avvenuta;
SI CHIEDE
di verificare se nell’operato del Presidente del Consiglio pro tempore prof. Giuseppe Conte e dei componenti del Governo in carica si possano riscontrare violazioni di natura penale, segnatamente nell’ambito della diffusione del Covid-19, del gravissimo nocumento subito dalla economia italiana, in particolare nel Centro-Sud e, da ultimo, riguardo alle libertà dei cittadini italiani e di tutti coloro che hanno dimorato nel territorio italiano nel periodo di chiusura totale, poi man mano affievolita.

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fabrizio giulimondi