Il regime di privativa comunale nella gestione dei rifiuti urbani non si applica alle attività di recupero, ma riguarda esclusivamente lo smaltimento. È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 11 marzo 2026, n. 1976.
Secondo i giudici amministrativi, le operazioni di recupero dei rifiuti rientrano nel perimetro della libera concorrenza e non possono essere sottoposte al vincolo di intermediazione del gestore del servizio pubblico. Ne deriva che è illegittimo il divieto imposto a un impianto di trattamento di ricevere rifiuti urbani direttamente, quando questi siano destinati al recupero.
La decisione conferma un orientamento già consolidato in giurisprudenza, secondo cui la privativa comunale non può essere estesa oltre i limiti dello smaltimento, lasciando invece aperto il mercato delle attività di recupero alla concorrenza tra operatori privati.



