La preferenza dell’ordinamento per le energie rinnovabili non comporta che il relativo interesse prevalga sempre.
Impone invece all’amministrazione di motivare in modo rafforzato quando lo considera recessivo rispetto ad altri interessi pubblici. È il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 7121, pubblicata il 25 settembre 2026. La decisione conferma la pronuncia del Tar Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 370 dell’8 settembre 2025.
La questione
Una società aveva presentato una procedura abilitativa semplificata (PAS) per un impianto fotovoltaico a terra da 3 MW su un terreno agricolo. Il terreno non era soggetto a vincoli diretti o indiretti, ma si trovava a 200 e a 300 metri da due ville storiche tutelate ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali. La conferenza di servizi si era chiusa con un diniego, determinato soprattutto dal parere negativo della Soprintendenza.
In appello la società sosteneva tre cose. La prima: l’area rientrava tra quelle “idonee” previste dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. La seconda: la Soprintendenza non aveva competenza a pronunciarsi su un’area non vincolata. La terza: mancava una ponderazione concreta degli interessi in gioco.
Competenza della Soprintendenza anche senza vincolo
Il primo punto chiarito dai giudici riguarda il ruolo dell’autorità di tutela. Per il Consiglio di Stato la partecipazione della Soprintendenza al procedimento trova fondamento nello stesso art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Ai commi 3 e 5, la norma impone di tenere conto della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e di minimizzare gli impatti dell’impianto. Questa impostazione legittima l’intervento dell’organo ministeriale anche quando il vincolo non riguarda direttamente le aree occupate dal progetto, ma i beni vicini.
Il Collegio ha poi ritenuto irrilevante stabilire se l’area fosse idonea secondo la lettera c-ter o la lettera c-quater della norma. Il diniego non derivava da una “non idoneità” astratta del sito. Era l’esito di una valutazione complessivamente sfavorevole del progetto, maturata in un’istruttoria condotta sui luoghi. Ne discende che la qualificazione dell’area non esaurisce il giudizio sulla compatibilità del singolo intervento.
Il bilanciamento e la “motivazione rafforzata”
Il cuore della pronuncia riguarda il rapporto tra transizione energetica e tutela del patrimonio culturale. I giudici richiamano il principio europeo di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Ricordano inoltre la qualificazione degli impianti FER come opere di “interesse pubblico prevalente”, prevista dall’art. 3 del regolamento UE 2022/2577 e dall’art. 16-septies della direttiva RED, modificata dalla direttiva 2023/2413 e recepita con il d.lgs. n. 190/2024. Questa presunzione cede però quando, nel singolo caso, emergono «prove evidenti» di effetti negativi significativi, tra l’altro, sul paesaggio e sul patrimonio culturale.
Secondo il Collegio, il favor legislativo non trasforma il bilanciamento in un esito predeterminato. Obbliga l’amministrazione a valutare tutte le circostanze del caso concreto, sapendo che il legislatore ha espresso un indirizzo di preferenza per gli impianti rinnovabili.
Nel caso esaminato questo onere è stato rispettato. Il parere della Soprintendenza ha descritto in dettaglio il sistema territoriale formato dalle ville, dai giardini e dalla campagna circostante. Ha anche spiegato perché le misure di mitigazione proposte erano insufficienti. Si tratta di un giudizio di discrezionalità tecnica che il giudice amministrativo può sindacare solo in caso di manifesta illogicità o errore palese, e che non può essere sostituito con una valutazione diversa e altrettanto opinabile.
Dissenso costruttivo e impatti non mitigabili
La sentenza esclude anche la violazione del principio del dissenso costruttivo. L’obbligo di indicare le modifiche necessarie per superare il diniego vale solo «ove possibile». Non vale quando gli accorgimenti stravolgerebbero il progetto senza risolverne le criticità principali. Nel caso deciso l’impatto è stato giudicato non mitigabile, se non spostando l’impianto in un’altra area.



