Saldi invernali 2021, date e regole

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Conto alla rovescia per i saldi di fine stagione che, quest’anno, saranno scaglionati da regione a regione e soggetti a limitazioni a causa della pandemia di coronavirus. Ecco le date e le regole.

Le date

Sabato 2 gennaio 2021 è la data di avvio dei saldi invernali in Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio è il 4 gennaio e il giorno successivo, il 5 gennaio, Sardegna.

In seguito alle nuove misure restrittive di cui al Decreto Natale (Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020), alcune Regioni hanno deciso di posticipare la data di avvio saldi al 7 gennaio 2021: Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia. In Umbria si inizierà il 9 gennaio mentre il Lazio ha posticipato ancora e dà avvio alle vendite scontate a partire dal 12 gennaio (resta però consentito iniziare con le vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti, pratica altrimenti vietata per legge). Le Marche e la Provincia autonoma di Bolzano (sono esclusi però i comuni turistici dove si aspetterà il 13 febbraio) inizieranno il 16 gennaio, mentre in Liguria gli sconti inizieranno il 29 gennaio e ai commercianti è stato vietato fare promozioni nei 30 giorni antecedenti. In Veneto, Emilia Romagna e Toscana si dovrà aspettare il 30 gennaio, ma anche in queste regioni sarà possibile fare vendite promozionali anche nei trenta giorni precedenti. Nella Provincia autonoma di Trento, invece, i saldi sono liberi.

Le regole

Distanziamento sociale – Va mantenuta la distanza di almeno un metro tra i clienti in attesa di entrata ed all’interno del negozio (salvo eventuali ulteriori prescrizioni regionali).

Disinfezione mani – Prima di toccare i prodotti è obbligatoria la pulizia delle mani attraverso le soluzioni igienizzanti messe a disposizione degli acquirenti.

Mascherine – I clienti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti stessi.

Cambi – La possibilità di cambiare il capo, spiega Confcommercio, dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi – Non c’è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante. Prima di effettuare la prova vanno disinfettate le mani e, durante la prova dei prodotti, va sempre indossata la mascherina anche nei camerini.

Prodotti in vendita – I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Indicazione del prezzo – Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Riparazioni – Qualora il prodotto acquistato in saldo debba prevedere modifiche e/o adattamenti sartoriali alle esigenze della clientela (es. orli, maniche, asole, ecc…) il costo è a carico del cliente, salvo diversa pattuizione. L’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente.

Affissione dei cartelli nei negozi – Cartello sul numero massimo di clienti contemporaneamente ammessi e permanenza degli stessi nei negozi in tempi di Covid-19.