Voto elettorale, la cancellatura della preferenza può rendere nullo il voto

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La cancellazione di una preferenza già indicata sulla scheda elettorale può costituire un segno di riconoscimento e determinare l’invalidità del voto. È il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza 16 luglio 2026, n. 5819, nell’ambito del contenzioso relativo alle elezioni comunali di un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

La Sezione ha ritenuto determinante, nel caso esaminato, la presenza sulla scheda di una cancellatura riferita a una preferenza inizialmente indicata nello spazio della lista errata e successivamente riscritta nello spazio corretto. Secondo il Collegio, la cancellazione, non essendo necessaria per esprimere la volontà di voto, assume valore di segno di riconoscimento.

Il Consiglio di Stato esclude, in particolare, che una simile condotta possa essere ricondotta a un errore scusabile dell’elettore. In caso di errore nella compilazione, infatti, l’elettore deve chiedere al seggio la sostituzione della scheda, così da poter esprimere nuovamente il voto senza elementi suscettibili di renderlo riconoscibile. La regola assume particolare rilievo nei piccoli comuni, dove la ristrettezza del corpo elettorale può accrescere il rischio di riconoscibilità.

La pronuncia richiama, in questo senso, il consolidato orientamento secondo cui la tutela della libertà e della segretezza del voto impone una valutazione rigorosa degli elementi estranei alla normale modalità di espressione della preferenza. La nullità può quindi derivare non soltanto da un segno deliberatamente apposto per identificare l’elettore, ma anche da una condotta che, sul piano oggettivo e soggettivo, determini tale effetto.

Diverso il caso della preferenza indicata nello spazio riservato alla lista avversaria. Il Consiglio di Stato ha ritenuto valido il voto di lista quando la preferenza riguardi comunque un candidato della lista effettivamente votata.

Anche in presenza di una diversa collocazione materiale della preferenza, prevale il voto di lista, in applicazione del principio del favor voti previsto dall’articolo 57 del d.P.R. n. 570/1960.

La disposizione consente infatti di conservare il voto espresso per la lista quando la preferenza, pur collocata in uno spazio diverso, sia riferita a un candidato della lista votata.

La Sezione ha inoltre affrontato una questione processuale di rilievo per il contenzioso elettorale. Dopo l’annullamento del primo giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni candidati, il ricorso incidentale proposto dai controinteressati nel giudizio riassunto deve essere valutato con riferimento al nuovo giudizio, e non a quello originario ormai travolto. Non è quindi possibile dichiararlo tardivo sulla base della mancata proposizione nel precedente giudizio, al quale gli interessati non avevano potuto partecipare.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il primo e il quarto motivo dell’appello principale, respingendo gli altri motivi e l’appello incidentale, con conseguente correzione del risultato elettorale mediante l’eliminazione di un voto precedentemente attribuito a una delle liste. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.

Riferimenti: Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 16 luglio 2026, n. 5819, pubblicata il 16 luglio 2026.