ArcelorMittal: Rapporto di fiducia e licenziamento per giusta causa

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Alcuni operai dell’Acciaieria di Taranto hanno invitato, utilizzando i propri social, i colleghi lavoratori dipendenti della SPA Arcelor Mittal a seguire la fiction di canale 5 “Svegliati amore mio”, rimarcando il dramma dei bambini che negli anni passati sono stati costretti a respirare i veleni emessi dall’Acciaieria ILVA, ricorrendo anche a parole dure come “vergogna” e “assassini”. Arcelor Mittal ha precisato di rispettare i limiti di legge delle emissioni e ha chiesto la sospensione immediata degli operai, in vista di un procedimento disciplinare indirizzato al licenziamento per giusta causa, considerando tale comportamento lesivo del rapporto di fiducia che deve intercorrere tra lavoratore e azienda.
La giurisprudenza degli ultimi anni della Corte di cassazione, evidentemente influenzata dal dominante, quanto patologico, sistema economico neoliberista, mutando la precedente giurisprudenza, ha individuato una “giusta causa” di licenziamento anche nei comportamenti tenuti fuori fabbrica e al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio.
A parte la considerazione che l’art. 2119 del codice civile, in tal modo interpretato, deve necessariamente ritenersi costituzionalmente illegittimo, e, quindi, idoneo a obbligare il giudice competente a sollevare, mediante giudizio incidentale, questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, sta di fatto che, nel comportamento degli operai in questione non ci sono assolutamente elementi che possano compromettere il “rapporto di fiducia”.
Infatti, l’invito a seguire la fiction ”Svegliati amore mio”, non può assolutamente essere interpretato come un atto di carattere personale contro gli amministratori dell’azienda, cioè i datori di lavoro, poiché, il film in questione è stato prodotto circa dieci anni fa, quando Arcelor Mittal ancora non era comparsa sulla scena, e quindi non poteva contenere nessuna accusa contro di questa. Se mai detto invito intendeva richiamare l’attenzione generale sulle condizioni di inquinamento in cui sono costretti a vivere i bambini di Taranto, ma allora si tratterebbe di una accusa in incertam personam e non contro Arcelor Mittal.
E’ comunque da tener presente che gli operai di ILVA hanno agito nell’esercizio di un diritto e nell’adempimento di un dovere. Quanto al dovere, si tratta del dovere inderogabile (art. 2 Cost. e 32 Cost.)di salvaguardare la vita di tutti e specialmente quella dei bambini. Quanto al diritto, si tratta del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.). Per cui non è dubbio che a essi deve applicarsi l’esimente dell’art. 51 del codice penale, che, per l’appunto, dichiara la non punibilità di chi agisce nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere.
Quanto, infine all’uso di parole dure, resta da accertare a chi propriamente tali parole erano riferite e, se del caso, è da invocare l’exceptio veritatis di cui all’art. 596, comma 3, del codice penale.
Professor Paolo Maddalena Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente di Attuare la Costituzione – Associazione di promozione sociale