HA RAGIONE LA LOMBARDIA O IL GOVERNO? BUONA LA PRIMA!

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Lungi da me entrare nel merito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura della Repubblica di Bergamo sulla mancata istituzione della “Zona Rossa” nei territori dei comuni di Alzano e Nembro, affronterò la dibattuta e urticante questione secondo la legislazione ordinaria e costituzionale in punto di competenza.

Lo farò in modo il più schematico e “piramidale” possibile.

In primo luogo, Alzano e Nembro non sono stati inseriti nell’elenco – allegato al DPCM 23 febbraio 2020 – dei comuni alla cui popolazione sono state prescritte una serie di robuste limitazioni alla mobilità, oltre ulteriori misure di “contenimento”.

In secondo luogo, l’art. 117, comma 3, della Costituzione, fa rientrare la tutela della salute fra le competenze legislative concorrenti, ossia fra quelle cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, all’interno di una cornice di princıpi fondamentali fissata per legge dallo Stato.

In terzo luogo, l’art. 6, lett. b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (“Istituzione del servizio sanitario nazionale”) dispone: ” la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie”. In poche parole è compito esclusivo dello Stato intervenire in caso di epidemia anche con disposti quarantenari, ricordando sommessamente che la possibilità di utilizzare la Polizia di Stato è solamente del Ministero dell’Interno e, di disporre dell’esercito e dell’Arma dei Carabinieri, unicamente del Ministero della Difesa. È bene sottolineare che la diffusione del Covid-19 al tempo dei fatti contestati già era stata dichiarata epidemia con delibera del Consilio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”), per poi essere proclamata pandemia l’11 marzo dall’OMS.

In quarto luogo, i decreti legge approvati dal Consiglio dei Ministri non solo non hanno ridimensionato questo quadro probatorio contro il Governo, ma lo hanno rafforzato. L’art. 3 del decreto legge 6/2020 (convertito in legge 13/2020) al comma 1 individua nel Decreto del Presidente del Consiglio il mezzo in forza del quale si debbano attuare le misure di contenimento, mentre il comma secondo riconosce la facoltà alle Regioni di adottarne di ulteriori nelle more di adozione di quelle governative. L’iniziativa regionale è una opzione facoltativa e residuale, resa ancora più marginale dalla presenza di una situazione eccezionale, quale quella di una epidemia non locale, ma coinvolgente l’intero territorio nazionale e che si stava affacciando sull’intero continente europeo.

In quinto luogo, la cornice legislativa non è cambiata neppure con la quasi completa abrogazione del citato decreto legge 6/2020 e con la sua sostituzione dovuta alla approvazione del decreto legge 19/2020 (convertito in legge 35/2020), che ha confermato, all’art. 3, la facoltà delle Regioni di operare in questo senso.

Che altro dire, Vostro Onore! Non ho null’altro da aggiungere. Il Governo si rimette alla clemenza della Corte.

Fabrizio Giulimondi

consulente giuridico-normativo presso la Presidenza della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica e docente in materie giuspubblicistiche presso vari Atenei.