ICI, legittima aliquota 9X1000 se immobile non locato per almeno 2 anni

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La Commissione Tributaria Provinciale di Massa aveva respinto il ricorso di un contribuente avverso due ACCERTAMENTI ICI ANNI 2007 e 2008, con il quale il Comune di Massa aveva applicato l’aliquota base maggiorata del 2 per mille, trattandosi di immobile nel quale il contribuente non aveva la residenza, e la CTR della Toscana respingeva l’appello, per cui veniva proposto ricorso per Cassazione. Il Comune aveva resistito nei giudizi di primo e secondo grado sostenendo di avere correttamente applicato l’imposta maggiorata a decorrere dalla data in cui il contribuente aveva modificato la propria residenza, cioè dal 20 marzo 2007. Il contribuente sin dal primo grado di giudizio aveva sostenuto l’errata applicazione del nove per mille per gli anni 2007 e 2008 dal momento che egli aveva mantenuto la residenza fino 20/3/2007 e, di conseguenza, per effetto delle norme di riferimento, la maggiora

Ad avviso della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.23052 del 2019, la decisione della CTR Toscana contrasta sia con la lettera che con la ratio della normativa, tenendo presente che unica condizione prevista dall’art. 2, c. 4, del decr. legisl. n. 431/1998 è che si tratti di immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non è stata ritenuta condivisibile dalla Suprema Corte la sentenza CTR (di conferma di quella di primo grado) laddove ha osservato che il contribuente non ha dimostrato di adibire la casa come stabile dimora con tutti i servizi comunali in atto e di frequentare l’appartamento solo per il periodo delle ferie estive.

Trattandosi di una norma speciale derogatoria del limite dell’aliquota ordinaria, non sono consentite interpretazioni restrittive o estensive della stessa, la quale risponde allo scopo di disincentivare situazioni di immobili lasciati “sfitti” e non utilizzati, nello stesso tempo riconoscendo al proprietario un lasso di tempo congruo (due anni) per valutare le possibili opzioni di godimento del suo immobile e la convenienza di un eventuale contratto di locazione prima di subire l’applicazione della aliquota maggiorata. In conseguenza delle suddette ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata, accogliendo il ricorso del contribuente, e decidendo sul merito, accogliendo anche i ricorsi originariamente proposti dal contribuente stesso.

Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale

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