La legge di Bilancio, infatti, ha apportato numerose novità alla disciplina del trattamento di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2022 in riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, ai requisiti di accesso, nonché alla misura e alla durata della stessa prestazione e alla platea dei beneficiari.
L’Inps, dal canto suo, con la Circolare n. 2 del 4 gennaio 2022, ha fornito i chiarimenti operativi e amministrativi in merito.
Ampliamento della platea dei destinatari
Tra le novità previste dalla Legge di Bilancio 2022 c’è l’estensione della platea dei destinatari della Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Pertanto, dal 1° gennaio 2022 la prestazione Naspi spetta:
ai lavoratori dipendenti del settore privato
gli apprendisti
ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci
Per quest’ultima categoria, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022, tuttavia gli operati agricoli a tempo indeterminato potranno accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nell’anno 2021 abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola.
stato di disoccupazione (art. 19, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015);
almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.