Rifiuti abbandonati e fallimento: la curatela è sempre tenuta alla rimozione, chiarisce l’Adunanza plenaria

0
7

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul tema dei rifiuti abbandonati dall’imprenditore poi fallito, chiarendo in modo estensivo gli obblighi della curatela fallimentare ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006

Secondo i giudici amministrativi, la curatela è tenuta a provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati prima della dichiarazione di fallimento non solo quando questi si trovino su aree di proprietà dell’imprenditore confluite nella massa attiva fallimentare, ma anche nel caso in cui l’abbandono sia avvenuto su terreni di terzi detenuti in base a un titolo contrattuale che abbia consentito il deposito temporaneo dei rifiuti e previsto l’obbligo di successiva rimozione.

La decisione afferma inoltre che tale obbligo e la correlata responsabilità discendono dai principi del diritto dell’Unione europea, in particolare dalle direttive 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui ciò che rileva è l’inerenza dei rifiuti all’attività economica svolta e la qualifica di detentore, mentre è irrilevante il fatto che i rifiuti siano stati abbandonati su aree di proprietà di terzi.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento già espresso dall’Adunanza plenaria nel 2021, rafforzando l’interpretazione ampia degli obblighi ambientali gravanti sulla procedura fallimentare anche nella fase successiva all’apertura del fallimento.