Spese sanitarie: tutte le indicazioni utili per la detrazione

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Le regole 2019 dell’Agenzia delle Entrate per le agevolazioni fiscali

In attesa della revisione complessiva della “Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità”, la cui ultima edizione risale al gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una guida dedicata interamente alle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie. La pubblicazione, disponibile sull’sito dell’AGE nella sezione “l’Agenzia informa” e scaricabile anche su OMaR, mette in fila tutte le spese sanitarie che si possono portare in detrazione dall’IRPEF o, quale onere deducibile, in diminuzione dal reddito complessivo.

Nel capitolo 3 della Guida è pubblicato l’elenco dettagliato di tutte le spese da indicare nella dichiarazione dei redditi per cui tutti i cittadini, compresi i malati rari hanno diritto alla detrazione IRPEF del 19% per l’importo eccedente 129,11 euro. Tra le spese inserite, oltre all’acquisto di farmaci e di analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie, ci sono anche prestazioni specialistiche, acquisto di dispositivi medici e assistenza infermieristica o riabilitativa.

È importante sottolineare che la Guida chiarisce che alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, per esempio:
– le spese per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria;
– le spese per le prestazioni chiropratiche (oltre alla prescrizione medica, è richiesto che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista);
– le spese per le cure termali (sono escluse le spese di viaggio e di soggiorno);
– le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Esistono poi alcune prestazioni per cui si può richiedere la detrazione fiscale solo al verificarsi di determinate condizioni. Tra queste, per esempio, la possibilità per i malati rari colpiti da alopecia – per esempio coloro che sono affetti da malattia di Addison – di detrarre gli interventi di dermopigmentazione, oppure per i malati rari con irsutismo – per esempio coloro che sono affetti da lipodistrofia o sindrome PERCHING – di detrarre prestazioni di luce pulsata.

Rispetto alla necessità di documentare l’acquisto dei medicinali, la Guida sottolinea che per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.

Le somme pagate per acquistare o affittare i dispositivi medici, nella cui categoria rientrano anche le protesi, – sottolinea la guida – possono essere portate in detrazione al verificarsi di determinate condizioni. È necessario, per esempio, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. In sostanza, non sono considerati validi gli scontrini e le fatture con la sola dicitura “dispositivo medico”. Rientra in questa categoria di dispositivi medici anche la parrucca, se volta a sopperire un danno estetico conseguente a una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.

Quando le spese sanitarie e di assistenza specifica sono relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, devono essere indicate in maniera distinta nella dichiarazione dei redditi. Questo perché per esse è prevista la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta annua dovuta. Infatti, la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dalla persona affetta dalla patologia può essere portata in detrazione, nel limite massimo di 6.197,48 euro, dal familiare che l’ha sostenuta. In questo caso, i documenti che certificano la spesa dovranno essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenere l’indicazione del familiare a favore del quale è stata sostenuta.

Le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono state individuate dal Decreto Ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal D.M. 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (D.M. 279/2001). Per l’elenco completo di patologie rare e gruppi di patologie rare, con relativi codici e modalità di ottenimento dell’esenzione, rimandiamo alla consultazione della pubblicazione “Malattie rare. Guida alle nuove esenzioni”, curata da Osservatorio Malattie Rare; ricordando che, per avere diritto all’esenzione, le persone affette da tali patologie devono essere in possesso di un’apposita certificazione, rilasciata dalla Asl di appartenenza che riporta un codice numerico identificativo della malattia.

Nel caso di cittadino invalido, riconosciuto tale ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 104 del 1992, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari del disabile e anche se questo non risulta fiscalmente a carico. Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.