TOP Mafia, Consulta: Inammissibile ‘punire’ chi non collabora Roma

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Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere ‘premiato’ se collabora con la giustizia ma non può essere ‘punito’ ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Pertanto, non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità – non più assoluta ma relativa – può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, primo comma, dell’Ordinamento penitenziario là dove non contempla che, nelle condizioni indicate, il giudice possa concedere al detenuto il permesso premio. per compromettere la stessa coerenza intrinseca dell’intera disciplina di risulta