Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1879 del 9 marzo 2026, ha confermato che l’Agenzia del Demanio può essere ritenuta responsabile per l’abbandono di rifiuti su terreni di sua proprietà espropriati per pubblica utilità, in base all’art. 192 del Codice dell’ambiente.
La responsabilità, definita “culpa in vigilando”, scatta quando il proprietario omette di controllare o prevenire il degrado di aree contaminate, anche se formalmente la gestione è affidata ad altri enti.
Nel caso esaminato, un’area lungo il torrente Sangone, ex sito produttivo contaminato, era frequentata da persone senza fissa dimora e oggetto di continui sversamenti di rifiuti. L’Agenzia del Demanio era consapevole della situazione, ma non ha adottato misure di prevenzione efficaci. Per questo, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti emessa dal Comune di Moncalieri è risultata legittima.
Il Consiglio ha precisato che non basta la semplice inerzia o la mancanza di recinzione per configurare la colpa: è necessario che il proprietario conosca i rischi e abbia i mezzi concreti per prevenirli.
La responsabilità, quindi, richiede una condotta omissiva consapevole e censurabile secondo criteri di diligenza e prudenza.
La sentenza chiarisce il principio secondo cui la titolarità dei beni pubblici implica anche obblighi concreti di tutela ambientale, ribadendo la separazione tra proprietà statale e gestione locale, e sottolineando che le ordinanze di rimozione dei rifiuti devono essere indirizzate solo quando esista una reale responsabilità del proprietario.



