Appalti pubblici: legittima l’esclusione di offerte sulla base di specifiche tecniche non giustificate nei documenti di gara

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La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza della settima sezione del 16 aprile 2026, è intervenuta in materia di appalti pubblici di forniture chiarendo alcuni profili relativi all’uso delle specifiche tecniche nei bandi di gara.

Secondo i giudici europei, i principi di trasparenza e parità di trattamento, previsti dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, non impediscono che un’amministrazione aggiudicatrice possa escludere un’offerta sulla base di specifiche tecniche anche quando, al momento della pubblicazione del bando, tali requisiti non siano stati accompagnati da una giustificazione oggettiva nei documenti di gara.

La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di appalti per la fornitura di un robot chirurgico, le amministrazioni non possono inserire requisiti tecnici relativi a caratteristiche come modularità, mobilità, peso, ingombro o disposizione dei bracci senza prevedere l’indicazione “o equivalente”, salvo che tali caratteristiche derivino in modo inevitabile dall’oggetto stesso dell’appalto.