“Covid-19”: il Governo predispone con ulteriore Decreto la chiusura temporanea del Comparto produttivo nazionale non essenziale

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Con il Comunicato diffuso sul canale Facebook nella tarda serata di sabato 21 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha annuncia la decisione del Governo di chiudere il Settore produttivo nazionale per le attività che non garantiscono la prosecuzione dei servizi essenziali alla Nazione. Il Provvedimento (Dpcm. 22 Marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 76 del 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid’-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”), è poi stato diffuso nella serata di domenica 22 marzo 2020, in vigore dal giorno successivo.

Questa nuova stretta per arginare l’emergenza “Covid-19” ha previsto dunque la sospensione di ogni attività produttiva sul suolo nazionale che non garantisca il proseguimento delle attività essenziali al funzionamento della Nazione stessa.

Il Decreto è composto da 2 articoli oltre che da un allegato:

nell’art. 1, unitamente all’Allegato 1 vengono definite tutte le misure che vengono adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus “Covid-19”;
nell’art. 2 sono riportate le disposizioni finali, inerenti la decorrenza e l’efficacia elle misure stesse.

Le nuove misure entrano in vigore il 23 marzo 2020 e vanno lette in combinato disposto con quanto riportato nel Dpcm. 11 marzo 2020, i cui termini di efficacia vengono prorogati dal 25 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

Le attività professionali sono sospese ?

Rispetto alle Ordinanze Regione Lombardia 21 marzo 2020, n. 514 ed al Decreto Regione Piemonte 21 marzo 2020, n. 34, nel Dpcm. 22 marzo 2020 non è prevista la sospensione delle attività degli studi professionali, ovviamente a condizione che siano rispettate le previsioni di cui all’art. 1, punto 7 del Dpcm. 11 marzo 2020.

Quali sono le attività sospese dal Decreto?

Con l’art. 1, comma 1, lett. a), del Provvedimento, è precisato che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 (Elenco Ateco) e salvo quanto disposto in altre lettere dello stesso comma 1.

Quali sono le attività non sospese?

Sempre ex art. 1, comma 1, lett. f), del Dpcm. 22 marzo 2020, è ancora consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. L’Allegato 1 del Provvedimento contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono 80) in cui sono ricomprese, tra le altre, l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica, della produzione e fornitura di energia. È altresì precisato che l’Elenco potrà essere aggiornato con Dm. Mise, di concerto con il Mef. Per inciso ma riteniamo segnalazione molto importante: anche le attività sospese possono continuare ad essere esercitate nella modalità “a distanza” e “smart working”.

Al comma 3 dell’art. 1 del Dpcm. 22 marzo 2020 è aggiunto poi che le Imprese e le attività non sospese sono tenute al rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure volte al contrasto e contenimento del virus ‘Covid-19’ negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali.

Segnaliamo, per ultimo, che all’art. 1, comma 1, lett. a), del Provvedimento, è ripresa l’Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020, che dispone il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da un Comune ed un altro rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, termine allungato fino al 3 aprile 2020. In attuazione a ciò, è stato diffuso dalle Autorità anche il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti, con le seguenti novità rispetto a quello precedente: indicare oltre alla residenza anche il domicilio, dichiarare di essere a coscienza del Dpcm. 22 marzo 2020 e dell’Ordinanza Minsalute 20 marzo 2020, indicare da dove lo spostamento è cominciato e la destinazione, sostituzione con la nuova voce “assoluta urgenza” quella precedente del “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.                                                                                                   fonte https://www.entilocali-online.it/covid-19-il-governo-predispone-con-ulteriore-decreto-la-chiusura-temporanea-del-comparto-produttivo-nazionale-non-essenziale/