Portabilità di Gianfranco Torriero (Vice Direttore Generale dell’ABI)

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La portabilità di un servizio permette in generale di agevolare il trasferimento da un operatore o intermediario a un altro. La portabilità riguarda diverse ambiti, da quello della telefonia mobile a quello dei mutui a quello dei servizi di pagamento associati a un conto di pagamento o può riguardare i titoli detenuti per investimento.

Tratto da “ Lessico Finanziario “ di Beppe Ghisolfi – ARAGNO Editore

In tutti questi casi si agevola il cliente in termini di costi, tempistica e attività da svolgere, nel passaggio da un operatore a un altro.
Ad esempio, la portabilità del numero mobile nella telefonia permette all’utente di mantenere il proprio numero di telefono quando decide di cambiare operatore. Nell’ambito dei servizi finanziari è prevista la possibilità di “trasferire” il contratto di mutuo da un soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario) ad un altro (cosiddetta portabilità del mutuo o, più correttamente, surroga) senza l’applicazione di alcun onere e senza dover effettuare una nuova iscrizione ipotecaria. L’operazione consente al mutuatario di estinguere il proprio mutuo e di stipularne uno nuovo presso l’intermediario prescelto, senza il consenso dell’intermediario originario, per un importo pari al debito residuo (cioè la parte del mutuo ancora non rimborsata) e alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario dove si intende trasferire il mutuo.

 

L’operazione deve perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al nuovo finanziatore di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui l’operazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi – per cause dovute al finanziatore originario – quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente.
L’operazione non rappresenta un obbligo per il nuovo finanziatore. Tuttavia, se quest’ultimo accetta di per- fezionare l’operazione di portabilità del mutuo, il finanziatore originario non può opporsi. È bene ricordare, che per questo tipo di operazione non possono essere richieste al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali. Parimenti non possono essere applicati costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di trasferimento. Restano fermi gli eventuali benefici fiscali, come ad esempio quelli relativi all’acquisto della prima casa. Questa operazione si distingue dalla “sostituzione del mutuo” dove il nuovo importo erogato non corrisponde esattamente al debito residuo (in generale l’importo è superiore).

Nel caso di “sostituzione” non sono previsti i benefici disciplinati dalla portabilità: pertanto il mutuatario, cioè il finanziato, deve sostenere tutte le spese necessarie per la concessione del nuovo finanziamento. Un altro ambito in cui viene utilizzato il concetto di portabilità è quello dei conti di pagamento (es. conti correnti), disciplinato a livello europeo. Il cliente può trasferire i servizi di pagamento (bonifici, addebiti in conto), o solo alcuni di essi, presenti sul proprio conto (originario) su un conto (nuovo) detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento (banca, Poste italiane o altro intermediario autorizzato, cioè istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica). Inoltre, il cliente può decidere di trasferire il saldo, se positivo, presente sul suo conto originario. Può inol- tre decidere di chiudere o mantenere il vecchio conto. Occorre fare attenzione perché in alcuni casi può essere possibile trasferire i servizi associati al conto ma può non essere possibile chiudere con la stessa tempistica il conto originario, ad esempio in presenza di un saldo negativo.

Al cliente non può essere applicata alcuna spesa o penale per il servizio di trasferimento. La tempistica del trasferimento è definita per legge e prevede una procedura che deve essere completata entro al massimo 12 giorni lavorativi. Se il termine non viene rispettato il cliente ha diritto a un indennizzo monetario. È bene ricordare che è possibile trasferire i servizi di pagamento collegati a un conto ma non il conto nella sua interezza, pertanto, il nuovo conto avrà un codice identificativo (coordinate bancarie), il cosiddetto IBAN, diverso.
Il trasferimento è possibile quando i conti (originario e nuovo) sono intestati alla stessa persona o agli stessi cointestatari, sono espressi nella stessa valuta e sono detenuti presso un intermediario situato in Italia. Nel caso in cui non si rientri in queste tipologia di conto non può essere applicata questa modalità agevolata di trasferimento, definita dalla normativa, tuttavia le banche forniranno tutte le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento.

È possibile anche il trasferimento di strumenti finanziari (titoli). Tuttavia, gli strumenti finanziari hanno delle peculiarità e complessità che influenzano i tempi di trasferimento. In particolare, i tempi e le modalità del trasferimento dipendono anche dagli altri soggetti terzi che intervengono nella procedura di deposito dei titoli (ad esempio, altri intermediari o depositari centrali, nazionali o esteri) e dalla tipologia di strumento finanziario. Attualmente è attivo in Italia, per via di autoregolamentazione, un servizio denominato “trasferimento dossier titoli”, finalizzato a individuare tempi e condotte del trasferimento e a consentire al cliente di rivolgersi unicamente alla nuova banca. Le tempistiche sono differenziate a seconda della specifica casistica, ad esempio, più contenuta nel caso di trasferimento di strumenti finanziari dematerializzati e accentrati, es. titoli di stato emessi dallo stato italiano, presso il depositario centrale italiano (Monte Titoli), più elevata per il trasferimento di quote di fondi comuni esteri.