Rifiuti da attività estrattiva, il riutilizzo va provato: altrimenti prevale la volontà di disfarsene

0
0

Il deposito di materiali derivanti dall’attività estrattiva integra una gestione illecita di rifiuti quando manca la prova del loro effettivo riutilizzo nel ciclo produttivo autorizzato e gli elementi raccolti dimostrano, invece, la volontà di disfarsene attraverso un abbandono stabile e incontrollato. È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 4784 del 15 giugno 2026 (ricorso n. 3964/2023), che ha confermato la legittimità di un’ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti.

La pronuncia chiarisce che non è la natura o la composizione del materiale a determinarne l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti, ma la concreta destinazione impressa dal detentore. Per beneficiare della deroga prevista dall’articolo 185 del Testo unico ambientale è necessario dimostrare che il materiale venga effettivamente riutilizzato nell’ambito del ciclo produttivo autorizzato. In assenza di tale prova, e a fronte di un deposito protratto nel tempo, il materiale deve essere qualificato come rifiuto.

Secondo i giudici, la realizzazione di un piazzale artificiale mediante il progressivo deposito di inerti in un lago di cava costituisce un intervento permanente e incompatibile con la tesi della temporaneità dell’accumulo. Tale condotta evidenzia l’intenzione di disfarsi dei materiali e legittima l’ordine di rimozione.

La sentenza esclude inoltre che una successiva autorizzazione estrattiva o paesaggistica possa sanare interventi già realizzati in violazione della normativa. In particolare, l’autorizzazione paesaggistica postuma non è ammissibile quando l’intervento abbia comportato la creazione di nuove superfici o volumetrie, con la conseguenza che i titoli rilasciati successivamente non eliminano l’illiceità del precedente deposito incontrollato di rifiuti.

Con il rigetto dell’appello, il Consiglio di Stato consolida l’orientamento secondo cui l’esclusione dal regime dei rifiuti richiede un effettivo e dimostrato riutilizzo dei materiali nel ciclo produttivo autorizzato, mentre il loro abbandono stabile determina l’applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti e delle conseguenti misure ripristinatorie.